Inclusione Scolastica: Persi 45 Anni di conquiste

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IL DECRETO INTERMINISTERIALE 182 DEL 29.12.2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”

Il 29 dicembre 2020, il MIUR, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, hanno provveduto all’emanazione del D. Interm. n. 182/2020. Molteplici sono i profili di aperto contrasto con i principi della nostra Costituzione e nonostante questo, stupisce che il documento abbia trovato il beneplacito dell’Osservatorio per l’inclusione scolastica e di quelle che si definiscono le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità. Contrario il CSPI (il Consiglio Superiore dell’Istruzione, le cui osservazioni non sono state affatto prese in considerazione). Nel silenzio assordante del Ministero della Famiglia. Inesistente all’epoca il Ministero della disabilità.I punti principali che non possono trovare accoglimento nel nostro ordinamento giuridico sono i seguenti:

  1. ESONERO – Secondo il D. Interm. 182/2020, il Consiglio di Classe, a prescindere dal parere/assenso della famiglia, può decidere l’esonero totale dell’alunno/a dall’insegnamento di alcune discipline (art. 10 comma 2 lett d – Linee Guida pag. 39) – In verità, l’art. 34 Cost. stabilisce che “La scuola è aperta a tutti”. Ora, per l’alunno con disabilità è previsto (art. 16 L. 104/92) che sia indicato, sulla base del PEI, “per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline…”; inoltre, per la scuola secondaria di II grado per gli studenti con disabilità è prevista la possibilità di un percorso didattico differenziato (che non consente di ottenere il diploma ma un attestato di frequenza). Esiste dunque secondo la nuova normativa un alunno per il quale non sia possibile nemmeno una differente progettazione? Qual’è la premessa pedagogica, umana, inclusiva, sociale e giuridica? Come vengono valutate le capacità di quel singolo alunno, di quella persona che potrebbero giustificare l’esonero? Perché residueranno delle capacità, oppure queste sono pari allo zero, alla tabula rasa. “E’ talmente grave” che non si può far nulla se non espellerlo, escluderlo. Con buona pace del Prof. Feuerstein e delle neuroscienze. A fronte di ciò quello stesso decreto osa richiamarsi, quasi a sciacquarsi la coscienza, ai principi dell’ICF, all’”accomodamento ragionevole” di cui alla Convenzione ONU del 2007 dei diritti delle persone con disabilità. L’esonero altro non è che discriminazione, è il rifiuto a priori di ogni accomodamento ragionevole.
  2. RIDUZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO – Art. 13 comma 2 a): nel PEI occorre indicare “se l’alunno è presente a scuola” per l’intero orario scolastico oppure se si assenta e se è stata decisa dal GLO una frequenza ridotta, viene richiesto di quantificarla (Linee Guida pag. 50). E dove dovrebbe essere l’alunno con disabilità se non a scuola, in classe con i compagni? La riduzione dell’orario scolastico è la rinuncia all’inclusione, è l’allontanamento dell’alunno con disabilità dal gruppo classe in favore di quali altre attività? Che vengono svolte dove? E’ la ricostituzione implicita delle classi differenziali che sono state abolite con la L. 517/77. Quale esempio di società si fornisce alla classe che vede uscire il compagno? Evidente il contrasto con l’art. 12 L. 104/92 che garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità “nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”…”l’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalla disabilità”. Valgono, anche per la riduzione dell’orario scolastico, le considerazioni di cui al punto 1.
  3. IL RUOLO DELLA FAMIGLIA – Fino ad oggi (DPR 24.02.1994) il PEI era redatto “congiuntamente” dagli operatori sanitari, dagli insegnanti, e “con la collaborazione della famiglia”. Il DIM 182/2020 stabilisce che il GLO, presieduto dal DS, è composto dal Consiglio di Classe. “Partecipano” al GLO i genitori dell’alunno con disabilità. I genitori non sono componenti effettivi del GLO, non hanno diritto di voto (quand’anche l’avessero, sarebbero in minoranza rispetto al CDC), non sottoscrivono il PEI, possono solo partecipare, assistere. E in caso di dissenso? Nel nostro ordinamento, il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori (art. 315 bis cod. civ.). I genitori, nell’esercizio della responsabilità genitoriale, EDUCANO. La Scuola co-educa, nell’ambito di un patto/accordo di corresponsabilità. Quel decreto tradisce e viola questo patto.
  4. PEI DIFFERENZIATO – Il DIM 182/2020 prevede che una volta introdotto, su decisione esclusiva del Consiglio di Classe, il percorso differenziato per la prima volta (alla Scuola secondaria II grado), questo venga rinnovato automaticamente anche per gli anni successivi, senza possibilità di revisione. Anche in tal caso, la famiglia non può esprimere il proprio assenso o diniego rispetto all’adozione del PEI differenziato. Alla prima accettazione segue l’automatismo negli anni successivi.

Ma tanti altri ancora sono gli aspetti del Decreto che richiedono una revisione, se non l’abrogazione immediata. Si rimanda per un approfondimento al documento allegato che analizza, norma per norma, il Decreto Interministeriale 182/2020, proponendo emendamenti e stralci, nonché, nella colonna di destra, osservazioni.

Ringrazio la Prof.ssa Evelina Chiocca, Presidente del CIIS Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno – per avermi coinvolto, onorata di aver collaborato al suo fianco.