IL “DIVORZIO VELOCE” E CATTIVA INFORMAZIONE

In seguito alla pronuncia della Cassazione n. 28727 del 16.10.2023 i giornali, i TG, i media hanno affermato che con la Riforma Cartabia si potrà ottenere il “divorzio in 24 ore” ovvero si potrà “divorziare all’istante senza passare per la separazione”.

In realtà si tratta di un’informazione inesatta. Con la Riforma Cartabia la separazione non è stata abolita, non si può accedere direttamente al divorzio. La separazione deve precedere necessariamente ed ancora il divorzio, che può essere ottenuto solo decorsi 6 mesi dalla separazione consensuale ovvero dopo 12 mesi dalla separazione giudiziale (questi termini non hanno subito variazioni).

Allora, cosa ha cambiato la Riforma rispetto ai procedimenti familiari? E’ ora possibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio. Negli atti introduttivi del procedimento di separazione le parti possono proporre allo stesso Giudice anche la domanda di divorzio, ma la domanda di divorzio è procedibile solo a condizione che siano decorsi i termini di legge (1 anno dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale nel caso di procedimento contenzioso e 6 mesi nel caso di separazione consensuale). Al di là dei termini previsti, il cumulo consente indubbiamente un risparmio di energie processuali e deflazione di giudizi.

Sennonchè, il cumulo delle domande è espressamente previsto (art. 473 bis.49 cpc) solo nell’ambito dei procedimenti contenziosi(nella procedura di separazione giudiziale, per intenderci). E dunque ci si è chiesti sin da subito se il cumulo potesse essere esteso anche ai procedimenti su domanda congiunta di cui all’art. 473 bis.51 cpc.

Il Tribunale di Milano si è espresso favorevolmente, tant’è che con sentenza del 9 maggio 2023 ha pronunciato la separazione tra due coniugi che avevano richiesto simultaneamente, in un procedimento su domanda congiunta, separazione e divorzio. Pronunciata la separazione, il Tribunale meneghino ha invitato i coniugi a comunicare al Giudice (decorsi 6 mesi) la volontà di non riconciliarsi in vista del divorzio, dopodichè il giudice potrà pronunciare il divorzio alle condizioni già delineate dai coniugi in sede di separazione. Altri Tribunali, tra cui Bari, Padova, Firenze, si sono invece pronunciati in senso contrario.

Il Tribunale di Treviso, più cautamente, ha preferito risolvere il dubbio interpretativo che era sorto nelle diverse Corti di merito (ammissibilità, in rito, del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella, parimenti congiunta, di divorzio, in caso di ricorso consensuale) investendo della questione – pregiudiziale di puro diritto – la Suprema Corte di Cassazione (mediante cd rinvio pregiudiziale, art. 363 bis cpc).

La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 28727 del 16.10.2023 ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis.51 cpc, è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio“.Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione è importantissimo, in quanto ha stabilito che è ammissibile il cumulo di separazione e divorzio sia che si tratti di separazione giudiziale, sia che si tratti di separazione consensuale, ma questo non significa che si possa ottenere nel nostro ordinamento il “divorzio in 15 giorni” o “Divorzio breve – coppia sposata si lascia “istantaneamente”, “Divorziare è più semplice, si può fare in un giorno”. Si tratta di titoli sensazionalistici che creano false aspettative circa la rapidità con cui ci si può sciogliere dal vincolo coniugale.